Le diverse Licenze di Collezione

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Nella nostra legislazione sulle armi esistono diversi tipi di Licenze di Collezione. Sono infatti tre:

  • licenza di collezione per armi da guerra;
  • licenza di collezione per armi comuni da sparo;
  • licenza di collezione per armi artistiche o rare di importanza storica.

LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI DA GUERRA

La licenza per armi da guerra, di fatto non esiste più. Con l’entrata in vigore della Legge n°110 del 1975 è stata abolita e rimane disponibile solo a chi ce l'aveva prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, è una licenza annuale e può essere trasferita solo per successione causa morte, art. 10 Legge n°110. I titolari della presente licenza, non possono movimentare le armi da guerra in loro possesso, quindi, non possono cedere o fare nuovi acquisti.

LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI COMUNI DA SPARO

Sempre con l’entrata in vigore della Legge n°110 del 1975 è stata introdotta la licenza di collezione per armi comuni da sparo, questa licenza di fatto, per molti, non è la classica licenza per chi vuol fare una collezione perché appassionato di un certo tipo di armi, in realtà è una licenza per chi vuol detenere più armi rispetto a quelle consentite, Fu introdotta per sanare la posizione di coloro i quali, con l’entrata in vigore della Legge 110 si trovavano a superare il limite di armi detenibili, fu infatti stabilito un limite di armi detenibili così che molte persone dovettero ricorrere a questo tipo di licenza per potere detenere il numero di armi che già avevano prima dell’entrata in vigore di questa Legge.

La licenza di collezione per armi comuni è comunque soggetta a delle limitazioni, non si possono detenere due armi uguali, non si può detenere il munizionamento per le armi in collezione, molte questure nella licenza prescrivono anche che le stesse non possono essere portate fuori dal luogo in cui sono detenute, questo non è scritto da nessuna parte, ma è una interpretazione del ministero fatta con una propria circolare interna, naturalmente chi non ha questa prescrizione di non poterle muovere dal luogo di detenzione, dovrà attenersi solo alla legge, cioè, non potrà detenere il relativo munizionamento, è cmq oramai prassi consolidata che chi ha armi dello stesso Calibro di quelle in detenzione, possa detenere il relativo munizionamento che sarà imputato non alle armi in collezione ma a quelle fuori dalla collezione.

Con un’altra circolare ministeriale la n°10.9876/10/100(2) del 14 febbraio 1980, il ministero stabilì che si potevano inserire in collezione modelli uguali di armi non catalogate, con una successiva circolare la n°559/C-50.6439-E-85 del 15 ottobre 1986, il ministero, sentita anche la commissione consultiva per il controllo delle armi, ha stabilito che si possono detenere in collezione più esemplari di armi dello stesso modello quanto i punzoni ed i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma. Esempio classico può essere quello della Beretta mod. 98 F, 98FS, 98 FS Brigadier, che pur avendo tutte e 3 lo stesso numero di catalogo si differiscono per denominazione.

Fino al 1995, fu del tutto pacifico che la licenza di collezione per armi comuni da sparo fosse permanente, il 15 maggio 1995, con circolare n°559/C.25372.10171(3) il ministero stabili che le licenze di collezione per armi comuni da sparo avevano validità annuale, cosa poi sanata con il D.P.R. 28 maggio 2001 n°311 che ha ristabilito la validità permanente della licenza di collezione per armi comuni da sparo, stabilendo inoltre, che la stessa può essere richiesta anche per una sola arma, nel senso che chi si viene a trovare nella situazione di avere solo un’arma e non voglia detenere il relativo munizionamento, può richiedere la licenza di collezione, cosa che prima era fattibile solo per le armi in eccesso. Cona la stessa circolare, il ministero stabilì che per inserire un’arma in collezione bisogna fare una domanda con la quale si chiede l’autorizzazione all’inserimento di nuove armi in collezione, autorizzazione che molte questure ancora oggi chiedono.

Oggi, con il fatto che le armi da caccia sono detenibili in numero illimitato, che armi comuni se ne possono detenere 3, che vi è la categoria delle armi sportive detenibili in numero massimo di 6, la licenza di collezione per armi comuni da sparo è meno richiesta rispetto agli anni ’80. Naturalmente chi otterrà la suddetta licenza, dovrà attenersi alle misure di sicurezza che il Questore prescriverà.

LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI ARTISTICHE O RARE DI IMPORTANZA STORICA

Poi vi è la licenza per armi artistiche o rare di importanza storica, queste armi sono considerate tali se la loro produzione è antecedente il 1890. Siccome, per le armi antiche, il limite detenibile in forza della sola denuncia è di 8, chi detiene o vuol detenere più di 8 pezzi dovrà munirsi della licenza di collezione per armi artistiche o rare di importanza storica, ai sensi del D.M. 14 aprile 1982 pubblicato sulla G.U. n°153 del 05 giugno 1982.

I l titolare della licenza di collezione, che all’atto della richiesta indicherà la tipologia di armi che intende collezionare, non è tenuto a denunciare le armi in suo possesso, la stessa è anche documento valido per l’acquisto di sole armi appartenenti alla categoria che si colleziona, si dovranno denunciare solo i cambiamenti sostanziali, ad esempio, da rare a importanza storica ecc. e si dovrà denunciare l’eventuale cambiamento del luogo di detenzione. Per richiedere la suddetta licenza, non bisogna dimostrare di essere abili al maneggio delle armi, la licenza è permanente.

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