Detenzione munizioni arma corta (2006)

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Il Ministero degli Interni afferma che per poter mantenere la licenza prefettizia di 1500 munizioni per arma corta è necessario presentare annualmente anche un documento che certifichi le competizioni effettuate a carattere nazionale o internazionale

QUESITO 06 novembre 2007, n. 557/PAS.13772-10171(1) 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. nd
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 06.11.2007

La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S.. In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al regime di “Dichiarazione di Inizio Attività”) a svolgere l’attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più ristretta categoria di soggetti.

Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro. Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l’impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili.

Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista. Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni. Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno precedente.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella) 

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Tags: Legge, Circolari

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