Accordo di Schengen (Lg 30.09.1993 n.388)

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Adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen

LEGGE 30 settembre 1993, n. 388
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 02.10.1993
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 29.12.2015

CAPITOLO 7 - Armi da fuoco e munizioni

Articolo 77

Le Parti Contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni. Il presente capitolo riguarda l’acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

Nell'ambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:

  • Armi proibite,
  • Armi soggette ad autorizzazione,
  • Armi soggette a dichiarazione.

L'otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

  • Armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
  • Armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
  • Armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
  • Munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.
  • Munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.

Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.

Articolo 80

L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

  • Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
  • Armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
  • Armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
  • Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;
  • Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;
  • Armi da fuoco civili semiautomatiche, dall'apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.

L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

  • Armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;
  • Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con utensileria corrente, in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.

Articolo 81

L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:

  • Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
  • Armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;
  • Armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;

Armi elencate all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 82

Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:

  • Le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono – salvo eccezioni – anteriori all'1 gennaio 1870, sempreché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
  • Le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
    Le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

Articolo 83

Un'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all'articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:

L'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;

L'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere un'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;

L'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;

Il motivo addotto dall'interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.

Articolo 84

La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna parte contraente. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all'identificazione delle persone e delle armi in questione.

Articolo 85

Le Parti Contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio. L'autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione.

Le Parti Contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace. 

Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta la identificazione e rechino il marchio del fabbricante.

Le Parti Contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.

Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell'autorizzazione rilasciata al suo detentore.

Articolo 86

Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un'autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione. Le Parti Contraenti possono autorizzare la consegna temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.

Articolo 87

Le Parti Contraenti introducono nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentono la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste all'articolo 83. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

I titolari di un'autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall'autorizzazione per la acquisizione di munizioni destinate a tale arma. La acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione ad acquisire armi é soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate. La autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

Articolo 89

Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto della evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello stato.

Articolo 90

Le Parti Contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.

Articolo 91

Le Parti Contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo della acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito alla acquisizione di armi da fuoco da parte di persone - semplici privati o armaioli commercianti - abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un'altra parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco. 

Lo scambio di informazioni riguarda:

  • Tra due Parti Contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell'allegato 1, parte a, n. 1, lettere da a) ad h) della suddetta Convenzione;
  • Tra due Parti Contraenti delle quali almeno una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggettate da ciascuna parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.

Le informazioni relative all'acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:
Data della acquisizione e identità dell'acquirente, vale a dire:

  • se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità, nonché la data del rilascio e l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;
  • se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o della carta di identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;

Modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'arma da fuoco in questione nonché il numero di matricola.

Ciascuna parte contraente designa un'autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti Contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.

La autorità designata da ciascuna parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente competenti ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti

Tags: Legge

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