Contrasto Criminalità mafiosa (Lg 07.08.1992 n.356)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa
LEGGE 07 agosto 1992, n. 356
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 07.08.1992
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 29.12.2015
Art. 12 – Disposizioni in materia di armi
- Nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.
- Con decreto del Ministro dell’interno, sono determinate le modalità per l’attuazione della disposizione del comma 1.
- Al quarto comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole “a carica esplosiva, autopropellenti” sono sostituite dalle seguenti: “a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti”.
- Dopo il secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è inserito il seguente:
“I commercianti di armi devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati”. - Al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è aggiunti il seguente periodo: “e deve essere conservato per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dell’attività”.
- Al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
- (soppresso dalla legge di conversione)
- Il primo periodo del sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: “La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo”.
- (soppressa dalla legge di conversione)
- (soppressa dalla legge di conversione)
- Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazie e giustizia e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica.
Tags: Legge
Non sei autorizzato ad inserire commenti.