Circolare Parti Essenziali di Armi (1990)

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Circolare Ministeriale n. 559/C.50.9569-E-89

L’Associazione indicata in oggetto, con la nota che si allega in copia, ha chiesto di conoscere se per la fabbricazione, la vendita e l’esportazione di alcuni particolari che compongono l’organizzazione meccanica delle armi è necessario essere muniti di licenza di P.S. a termini di legge e regolamento di Pubblica Sicurezza.

Questo Ministero, preso atto della richiesta di cui trattasi, ha interessato del problema la Commissione Consultiva Centrale delle armi, giusto il disposto di cui all’art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452, la quale, nella seduta del 30 luglio 1990, ha espresso l’avviso, condiviso da questo Dicastero, che sono da ritenere parti essenziali di arma da sparo ai fini delle leggi di Pubblica Sicurezza, le seguenti:

  • la canna o le canne;
  • la bascula;
  • la carcassa o castello;
  • il serbatoio-caricatore;
  • il cilindro o tamburo;
  • il carrello otturatore.

Pertanto, tutti gli altri componenti non sono da ritenere parti essenziali di un’arma, in quanto non sono riferibili specificamente all’impiego nell’organizzazione meccanica della stessa. Quindi, per la produzione di dette parti non essenziali di un’arma non è necessario munirsi di autorizzazione o licenza di polizia.
 

Tags: Legge, Circolari

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