Circolare Armi Sportive 1986

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Circolare Ministeriale del 02 Ottobre 1986, n. 559/C.7279 B-76

La Gazzetta Ufficiale n. 77, del 3-4-1986 ha pubblicato la legge n. 85 del 25-3-1986 contenente norme in materia di armi per uso sportivo. Da tale contesto normativo il settore delle armi riceve una nuova disciplina organica, in virtù di una più compiuta trattazione delle armi sportive, accennate e mai definite dal legislatore del 1975 agli artt. 2, 15, 16 e 22 della legge 110. In particolare, la legge è composta da tre articoli, concernenti rispettivamente la detenzione, la definizione, la elencazione e il trasporto delle armi sportive.

DETENZIONE DI ARMI SPORTIVE

In relazione all'introduzione di questa ulteriore categoria di armi, l'art. 1 della legge 85/86, modificando la norma di cui al 6 comma dell'art. 10 della legge 110/75, richiamata anche dall'art. 5 della legge 452/82, stabilisce che, oltre a due armi comuni da sparo e sei da caccia, è possibile, in aggiunta, la detenzione di sei armi per uso sportivo.

Con la disposizione in parola, pertanto, si è voluto consentire oltre alla detenzione, già precedentemente prevista, delle armi da caccia (per la cui individuazione si è fatto esplicito rinvio all'art. 9 della legge 968/77, che elenca i mezzi consentiti per l'attività venatoria), anche la detenzione di sei armi per uso sportivo, soddisfacendo quindi le attese di quelle persone che nelle attività sportive impiegano armi comuni da sparo diverse di quelle da caccia.

DEFINIZIONE E ELENCAZIONE DELLE ARMI SPORTIVE

Delle armi in parola, la legge 85/86 ha provveduto a fornire una definizione che si poggia essenzialmente su due criteri: uno sostanziale, che attiene ai meccanismi ed alla struttura dell'arma, per cui la stessa non può che essere esclusivamente destinata all'uso sportivo; l'altro formale, dato dal riconoscimento ufficiale di tale destinazione, risultante da un apposito provvedimento del Ministero dell'Interno, emesso su conforme parere della Commissione Consultiva Centrale delle armi, dopo aver acquisito l'avviso delle Federazioni Sportive affiliate al Coni. All'uopo si richiamano le modalità di cui al D.M. 16/8/1977 riguardanti l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e il rifiuto di iscrizione.

È stato, inoltre, previsto, quale mezzo di facile consultazione, l'istituzione, per queste particolari armi, di un apposito elenco da annettersi al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo che dovrà contenere:

a) le armi di nuova produzione o importazione per le quali è stata o viene contestualmente chiesta, a cura del fabbricante o importatore, l'iscrizione in Catalogo e alle quali viene assegnato un numero seguendo la numerazione progressiva;
b) la armi catalogate anteriormente alla presente legge e tuttora in produzione e in importazione, per le quali viene chiesta, a cura del fabbricante o importatore, il riconoscimento come arma sportiva.

Per le armi non più in produzione né in importazione o prive del numero di catalogo, purché prodotte o importate anteriormente al 1° ottobre 1979, nonché per i fucili da caccia con canna ad anima liscia e per le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, esclusi dalla catalogazione, ai sensi della legge 452/82, potrà essere chiesta, da chi ne abbia interesse, la classifica di arma comune ed il riconoscimento della qualifica di arma per uso sportivo.

TRASPORTO PER ARMI SPORTIVE

Per soddisfare le esigenze di coloro che praticano tale attività, si è ritenuto necessario introdurre un'apposita licenza di trasporto, valida su tutto il territorio nazionale, rinnovabile annualmente, rilasciata dal Questore della provincia in cui risiede il richiedente, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa adeguata attestazione da cui risulti che l'interessato partecipa effettivamente ad attività sportive.

Coloro i quali sono già in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia o di porto di pistola per difesa personale possono trasportare, senza la prevista licenza di cui all'art. 3, 1o comma, della legge 85/86, le armi per uso sportivo, sia lunghe che corte.
In attesa che venga approntato l'apposito modulo di licenza, i Questori, su istanza degli interessati, potranno rilasciare provvisorie autorizzazioni al trasporto, redatte in carta legale.

Tags: Legge, Circolari

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