Armi Sportive (Lg 25.03.1986 n.85)
Norme in materia di armi per uso sportivo.
LEGGE 25 marzo 1986, n. 85
Norme in materia di armi per uso sportivo.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 03 aprile 1986
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 29.12.2015
Art. 1
Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo».
Art. 2
Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Ministero dell’interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 3
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento all’idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione affiliata, al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva.
Tags: Legge
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