Circolare Cessione armi tra privati (1985)

1 1 1 1 1 Valutazione 5.00 (1 Voto)

Circolare Ministeriale del 26 Luglio 1985, n. 559/C12182/10179(27)

Da più parti è stato chiesto a questo Ministero se l’atto di vendita o di cessione, a qualsiasi titolo, di armi comuni da sparo da parte del privato debba essere preceduto dal rilascio di autorizzazione di cui all’art. 31 del T.U. 18-6-1931 n. 773 delle Leggi di P.S.

Siffatto problema sorge in quanto l’art. 9 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, che ha modificato l’art. 1 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, in materia di disposizioni per il controllo delle armi, prevede che "chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo, armi di guerra o tipo guerra o parti di esse...è punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da L. 800.000 a L. 4.000.000", mentre il successivo art. 7 della citata legge n. 895/67, riduce le pene ad un terzo "se i fatti ivi previsti si riferiscono ad armi comuni o parti di esse".

Dal combinato disposto dalle predette norme di legge, da parte di taluni si evincerebbe l’obbligo per il privato di munirsi di apposita licenza di Polizia anche per un singolo atto di vendita o comunque di cessione di armi comuni da sparo.

Al riguardo, non si ritiene di condividere la suesposta tesi, atteso che l’autorizzazione in parola si riferisce, secondo la più comune interpretazione, ad una attività commerciale a carattere professionale e o quantomeno, continuativo; tant’è che per il rilascio della stessa è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa particolarmente onerosa che, come tale, finirebbe per gravare eccessivamente nei confronti di chi non esercita abitudinariamente il commercio di armi.

Aggiungasi che la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 2442 del 17-3-1984 (Ud. 15-2-1984), ha disposto che "il privato può vendere o cedere ad altro privato, che sia munito di permesso di porto d’armi, un’arma comune da sparo senza necessità di una specifica licenza di Polizia, ma deve darne avviso alla Autorità di P.S.".

Può in definitiva ritenersi che la citata attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, tra privati trovi adeguata disciplina non già nella normativa incriminatrice, di cui agli artt. 9 e 14 della succitata legge n. 497/74, bensì, con la modalità di cui all’art. 15 del Regolamento di esecuzione del cennato Testo Unico, nell’art. 4 del Decreto Legge 22 novembre 1956 n. 1274, convertito nella Legge 22-12-1956 n. 1452 che, ponendo a carico del cedente il solo obbligo dell’avviso all’Autorità di P.S. dell’avvenuta cessione, nondimeno, soddisfa quell’esigenza di polizia di prevenzione, connessa al controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale.

Tags: Legge, Circolari

Stampa

Non sei autorizzato ad inserire commenti.

Comments powered by CComment