Circolare Armi Comuni da Sparo 1980
Circolare Ministeriale del 14 Febbraio 1980, n. 10.9876/10100 (2) 4
Di seguito alle precedenti circolari riguardanti l'oggetto ed in relazione a perplessità interpretative segnalate da vari Uffici sulla disciplina vigente in materia di detenzione di armi comuni da sparo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:
1. Collezione di armi comuni da sparo.
La materia è disciplinata dall'art. 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sulla cui interpretazione questo Ministero ha avuto già occasione di far conoscere il proprio parere con circolare numero 10.21050/10100 (2) 4 del 16 dicembre 1975.
Nel confermare le cennate direttive, con i chiarimenti con i chiarimenti appresso indicati ed in relazione alle disposizioni contenute sullo stesso argomento nella circolare n. 50.291/10.C.N/C 78, in data 29 settembre 1979, si ribadisce che le licenze di collezione riguardano tutte le armi comuni da sparo detenute dai privati in numero superiore a due, se comuni, e a sei se da caccia, con il limite di un esemplare del corrispondente modello ovviamente non opera nei confronti delle armi non catalogate o non catalogabili perché non più in produzione o importate prima della pubblicazione del Catalogo e che, comunque, si trovano già nella disponibilità dei privati, in base a denuncia regolarmente presentata ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Questi ultimi, tuttavia, anche se le armi di cui dispongono siano non catalogate e quindi di modello formalmente non identificato, debbono munirsi ugualmente di licenza di collezione con l'osservanza del divieto previsto dal penultimo comma del citato articolo 10.
Onde evitare, peraltro, che le richieste di licenze di collezione per tale categoria di armi possano trasformarsi in espedienti per eludere i limiti quantitativi e qualitativi imposti dal legislatore, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che si proceda con il dovuto rigore alla istruttoria delle pratiche concernenti il rilascio dei titoli in argomento, atteso che, trattandosi di armi non iscritte né iscrivibili in Catalogo, viene a mancare nella specie la possibilità di detenzione secondo il principio restrittivo esplicitamente fissato dal legislatore nei riguardi delle armi di nuova fabbricazione o di importazione. Giova comunque rammentare che per collezione, secondo il significato corrente del termine, si deve intendere una raccolta di oggetti realizzata o realizzabile in base ad un criterio di interesse storico, artistico, scientifico o eventualmente di altra natura, indicata dall'interessato.
Si impone, quindi, nell'esame delle istanze, la massima cautela onde accertare in via preventiva la liceità del fine ed evitare in tal modo di porre in essere un atto amministrativo (licenza di collezione) che sotto l'aspetto finalistico e del contenuto potrebbe essere in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente e identificarsi, come già detto, in un espediente per eludere i divieti ed i limiti imposti dalla legge.
Occorre, pertanto, che l'interessato specifichi nella domanda con la quale chiede la licenza di collezione, il carattere (storico, tecnico, artistico, ecc.) cui intende riferire la propria collezione e che l'ufficio di pubblica sicurezza preposto alla istruttoria della pratica controlli la corrispondenza delle singole armi destinate alla collezione a tale carattere, acquisendo, se del caso, il parere della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che, a sua volta, può esprimersi, ove lo ritenga, sentito l'avviso dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono, della legge 110/75.
Eventuali casi dubbi potranno ad ogni modo essere rappresentati a questo Ministero, che provvederà a richiedere il parere alla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 110/75.
Resta inteso che le direttive di cui sopra non intendono turbare i diritti quesiti e pertanto esse troveranno applicazione soltanto in occasione del rilascio di nuove licenze o di autorizzazioni all'incremento di collezioni già autorizzate.
2. Detenzione di armi – limiti quantitativi ammessi senza licenza di collezione.
Come è noto, a norma dell'art. 10, sesto comma, parte prima, della legge 110/75, non si possono detenere in base a semplice denunzia ex articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, più di due armi comuni da sparo e/o più di sei armi da caccia.
Circa il significato da attribuire alle espressioni "armi comuni da sparo" e "armi da caccia", usate dal legislatore nella citata norma, in passato si è ritenuto che le prime fossero da identificarsi nelle armi corte e le seconde in quelle lunghe. La legislazione e le pronuncie giurisprudenziali successivamente intervenute impongono ora di rivedere tale parere; tenuto conto in particolare la disposizione contenuta nell'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che indica espressamente quali siano le armi consentite per la caccia. Conseguentemente, appare incontestabile che tutte le altre armi indipendentemente dalla lunghezza di esse debbano essere sottoposte al fissato limite di due esemplari ai fini della detenzione previa semplice denunzia ai sensi del richiamato art. 38.
3) Armi sequestrate a norma dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1977 numero 968 – Custodia.
Come è noto, in attuazione dell'art. 28, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, gli agenti venatori che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, in casi di contestazione di violazioni alle disposizioni contenute nei punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo art. 31, procedono al sequestro delle armi dei contravventori.
Premesso che, di fatto, la vigilanza venatoria viene esercitata soprattutto da agenti dipendenti delle Amministrazioni provinciali sembra evidente che la norma comporti, come conseguenza, l'afflusso negli uffici delle Amministrazioni medesime, di notevoli quantitativi di armi, sulla cui legittimità sono sorte perplessità anche da parte degli stessi enti interessati. In relazione a quanto sopra, si ritiene che la cennata situazione possa trovare adeguata soluzione in un opportuno intervento dei competenti uffici di pubblica sicurezza, articolato come segue:
Gli Uffici di P.S., appena avuto notizia del sequestro di armi, direttamente dagli agenti operanti o, previa opportuna intesa, dall'ente da cui gli stessi dipendono, disporranno immediati accertamenti al fine di acquisire eventuali elementi per la revoca o la sospensione del porto d'armi e per proporre eventualmente al Prefetto della provincia la emissione del decreto del divieto di detenzione e di confisca dell'arma a norma dell'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, contenente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
Nel caso di infrazioni di lieve entità, per le quali l'Autorità di P.S. tenuto anche conto della precedente condotta del soggetto interessato, non ritiene di adottare i provvedimenti di cui sopra, l'arma sequestrata potrà, a cura degli uffici dell'Amministrazione provinciale, essere affidata, al fine di assicurarne la conservazione, allo stesso proprietario con divieto di uso garantito da sigilli, in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo.
Resta inteso che tale affidamento dovrà risultare da apposito verbale con esplicito riferimento agli artt. 650 e 349 C.P. e che ad ogni buon fine di detta operazione deve essere tempestivamente informata la competente Questura.
Le SS.LL. sono pregate di portare le prospettate linee procedurali a conoscenza, ai fini delle necessarie intese operative, degli enti locali interessati, cui sarà opportuno precisare che esse hanno il solo scopo di evitare concentramenti di armi nei rispettivi uffici e la possibile esposizione dei funzionari dipendenti a responsabilità penali, nonché civili per danni, connesse alla custodia dei materiali in argomento.
4) Importazione temporanea di armi comuni da sparo
Si ribadisce che l'importazione di armi comuni da sparo a norma dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può essere consentita soltanto per gli esemplari appartenenti a modelli di armi iscritte nel Catalogo, così come stabilito dall'art. 12 della legge 110/75. Restano ferme, tuttavia, le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 giugno 1978, consentente la temporanea importazione di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, in attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Con l'occasione si prega disporre opportuni ed articolati controlli presso gli importatori, allo scopo di accertare che le armi importate dopo la pubblicazione del Catalogo rechino il numero di iscrizione nello stesso.
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