Reg. Esecuzione TULPS (RD 06.05.1940 n. 635)

1 1 1 1 1 Valutazione 0.00 (0 Voti)

Art. 11

Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.
In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l’esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.

Art. 12

Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l’adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’attività autorizzata, la domanda dell’interessato deve contenere il consenso scritto dell’eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.

Art. 12-bis

Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall’articolo 17-ter della legge.

Art. 14

La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall’autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all’esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 33

Sono “armi da guerra”, ai sensi dell’art. 28 della legge le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l’armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare. 
Sono armi “tipo guerra” quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra. Sono “munizioni da guerra” le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque, ad impiego bellico (1).

(1) Questa norma è stata modificata dall'art. legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 34

La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall’art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

a) all’ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s’intende fabbricare; 
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta al prefetto. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 35

Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati. La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

Art. 36

È in facoltà del Ministero per l’interno di determinare la specie e la quantità di materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

Art. 37

La domanda per l’autorizzazione a raccogliere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l’interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra (1).

(1) Cfr. art. 8 -terzo comma -legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 38

La domanda per l’autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:

a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 39

Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:

a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.

Le indicazioni di cui alle lettere a, b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

Art. 40

Le domande per il transito nello Stato di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento.

Art. 41

La licenza per l’esportazione, per l’importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

Art. 42

Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all’art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

Art. 43

È considerata passeggiata in forma militare con armi l’adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l’intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

Art. 44. (sostituito dall’art. 2 della legge n. 110/1975)

Art. 45

Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Art. 46

Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare, introdurre dall’estero, esportare o far transitare nello Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 34, per l’introduzione dall’estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 38; per l’esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell’art. 39; per il transito, quelle di cui all’art. 40 del presente regolamento. Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

Art. 47

Le domande per l’autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.

La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l’interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l’arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all’art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l’indicazione dell’epoca a cui risalgono le armi.

Art. 48

La licenza di cui all’art. 31 della legge, per l’introduzione di armi dall'estero o per l’esportazione, è rilasciata dal questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

Sulle domande di transito provvede il questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da questo articolo si applica il disposto dell’art. 41 del presente regolamento.

Art. 49

È vietata l’introduzione nello Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della legge.

Art. 50

L’avviso per il trasporto delle armi nell’interno dello Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell’art. 34 della legge, deve essere presentato al questore dalla provincia donde le armi sono spedite.
Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull’avviso. L’avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 51

La dichiarazione (1) di chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l’esatta ubicazione della officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l’officina è attrezzata.

Oltre all’eventuale trasferimento, deve essere notificato al questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.

(1) Occorre ora la licenza del questore competente, come dispone I'art. 8 della legge n. 110 o dei commissariati di p.s. delegati dal questore.

Art. 52

I commercianti di armi e coloro che esercitano l’industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi (1).

Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.

(1) La tessera è ora rilasciata dal questore o dai commissariati di p.s. delegati dal questore ai sensi dell’art. 18, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

Art. 53

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi. È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.

Art. 54

Nel registro di cui all’art. 35 della legge, si prende nota della data dell’operazione; della persona o della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

Art. 55

La licenza per trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario. La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere. La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d’armi, a portare armi per uso personale.

Art. 56

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell’art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

Art. 57

L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58

La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

Art. 59

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al questore copia del verbale di aggiudicazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicati non appartengono al comune in cui ha luogo l’asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal questore trasmessa all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

Art. 60

L’ordine del prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all’art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto. La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal prefetto, all’autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61

La licenza del porto d’armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:

a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente reolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall’art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell’arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma.

Art. 62

La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata all’autorità di pubblica sicurezza e corredata:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l’autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l’importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l’indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell’interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev’essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 16 del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in L. 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63

La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d’armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l’avvenuta emancipazione.

Art. 64.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l’attestazione dell’adempimento richiesto dall’art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al questore.

Art. 65

L’autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all’autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66

Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell’art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l’incapacità ad ottenere la licenza, l’autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell’interessato, a termini dell’art. 606 dello stesso codice.

Art. 67

L’interessato, all’atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina o sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al sindaco. Se si tratta di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 68

La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell’autorità competente. La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

Art. 69

Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d’armi presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziale, almeno che l’autorità competente non ne faccia richiesta. Non occorre del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziale, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d’armi di diversa specie, non scaduta.

Art. 70

Ai fini della revoca della licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, ai termini dell’art. 606 del codice di procedura penale.

Art. 71

Il libretto personale per le licenze di porto d’armi alle guardie particolari giurate è formato:

a) da una copertina, conforme all’annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all’annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

Art. 72

L’autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell’articolo precedente e il vaglia per l’importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo. Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all’autorità di pubblica sicurezza.

Art. 73

Il capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della legge.

Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a’ termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di pubblica sicurezza riconosciuti a norma dell’art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

Art. 74

Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell’interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell’amministrazione interessata. Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge. L’autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all’art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

Art. 75

(Omissis)

Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l’abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

Art. 76

I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l’arma da tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento e vidimata dall’autorità locale di p.s., che ha sempre facoltà di ritirarla, per ragioni di ordine pubblico. Questa disposizione si applica anche nel caso d’intervento in corpo di una società di tiro a segno a’ termini dell’art. 29 della legge.

Art. 77

Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l’arme che i municipi somministrano loro come guardia d’onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 78

Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in L. 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

Art. 79

Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d’arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 80

Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’art. 45 del presente regolamento.

Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri non superi i dieci centimetri di lunghezza.

Art. 81

Sono soggetti alle disposizioni degli artt. 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.

Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.

Art. 82.

(omissis)

La categoria 5) “munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A.

  1. bossoli innescati per artiglieria;
  2. spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
  3. spolette a doppio effetto per artiglieria;
  4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
  5. cartucce per armi comuni e da guerra;

Gruppo B.

  1. micce a lenta combustione o di sicurezza;
  2. cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
  3. accenditori elettrici;
  4. accenditori di sicurezza;

Gruppo C.

  1. giocattoli pirici;

Gruppo D.

  1. manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
  2. manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
  3. manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
  4. manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

Gruppo E.

  1. munizioni giocattolo;
  2. air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
  3. bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
  4. inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
  5. manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
  6. cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita”.

Art. 83

I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell’attestato di esame “CE del tipo” e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli “Organismi notificati” sono indicati nell’allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell’allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell’applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell’attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell’allegato B al presente regolamento.

L’allegato B contiene le norme per l’impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.

L’allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.

L’allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.

Il Ministero dell’interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.

Art. 97

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato b) al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero di cinquanta detonanti.

Art. 98

Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli Il e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo Il dell’allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell’allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell’allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

Art. 99

È in facoltà del Ministro per l’interno di accordare, sotto l’osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all’art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l’impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.

Art. 103

Il titolare delle licenze contemplate dall’art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l’assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.

Art. 104

Gli esplosivi della seconda e terza cat. non possono essere ceduti che alle pubbliche Autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.

Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell’Autorità locale di Pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell’apposito registro.

Art. 107

I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall’entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle Autorità di Pubblica sicurezza del porto.

Art. 108

Nel registro prescritto dall’art. 55 della legge si prende nota della data dell’operazione, della persona e della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie e quantità dell’esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d’arme.

Art. 109

In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.

Art. 110

È soggetta alla licenza contemplata dall’articolo 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall’autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l’assistenza della forza pubblica.

Art. 123

Chi intende promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il questore.

Tags: Legge

Stampa

Non sei autorizzato ad inserire commenti.

Comments powered by CComment