TULPS (RD 18-06.1931 n773)

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Articoli riguardante le Armi da fuoco estratti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26.06.1931
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 29.12.2015

Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 13

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 28

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila.

Art. 29

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi. Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi. I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

Art. 30

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

  1. le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
  2. le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti.

Art. 31

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Art. 32

Le licenze di cui agli artt.. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire un milione.

Art. 34

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori dal proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualche motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato.

Art. 35

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a € 129. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino a € 129.

Art. 36

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove. La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere. La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Art. 37

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.

Art. 38

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri.

Sono esenti dall’obbligo della denuncia:

  1. i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  2. i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
  3. le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L’Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Art. 39

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 40

Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare.

Art. 41

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedendo immediatamente a perquisizione e sequestro.

Art. 42

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. Il prefetto e il questore, nelle rispettive competenze, possono subordinare il rilascio, o la rinnovazione, del permesso di porto d’armi alla prestazione del certificato previsto nell’art. 35 (quarto comma).

Art. 43

Oltre a quanto stabilito dall’art. 11, non può essere conceduta la licenza per portare armi:

  1. a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di tapina o di estorsione;
  2. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
  3. a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
    La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Art. 44

Non può essere conceduta la licenza di porto d’armi al minore emancipato.

Art. 45

Qualora si verifichino, in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico le licenze di portare armi.

Art. 46

Senza licenza del Ministro dell’interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell’interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47

Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 49

Una Commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti. 

Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 50

Nel regolamento per l’esecuzione di questo Testo unico saranno determinate le quantità o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.

Art. 51

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati. 
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee. 
È consentita la rappresentanza.

Art. 53

È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell’interno, sentito il parere di una Commissione tecnica. 
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell’interno

Art. 54

Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell’interno, da rilasciarsi volta per volta. 
La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato. 
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

Art. 55 (art. 54 testo unico 1926)

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B , a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.

Art. 56

L’Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.

Art. 57

Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciare razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

Art. 58

È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore è punito con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda fino a lire 400.000 se il fatto non costituisce un più grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Art. 138

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; 
  2. avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 
  3. sapere leggere e scrivere; 
  4. non avere riportato condanna per delitto; 
  5. essere persona di ottima condotta politica e morale; 
  6. essere munito della carta di identità; 
  7. essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell’interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Tags: Legge

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