La cessione di armi tra privati

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LA SPEDIZIONE DI ARMI - LA VENDITA PER CORRISPONDENZA

Scopo di questo breve scritto è quello di offrire una migliore cognizione della normativa in materia di acquisto/trasferimento di armi tra privati e tra  privati ed armerie.
Non c’è dubbio che la capillare diffusione delle offerte commerciali (il pensiero va alle formidabili opportunità offerte dalla rete WEB) ha messo in contatto appassionati, collezionisti ed anche semplici “curiosi” di questo mondo.
 

L’incontro tra domanda ed offerta trova, com’è ben noto e come giusto che sia, i limiti imposti dalla legge in materia di circolazione delle armi.
Ma, nel pieno rispetto della legge, tali opportunità possono essere valorizzate.

Il trasferimento (o se si preferisce) la cessione di armi tra privati ha caratteristiche del tutto peculiari.
In quanto riferita a beni mobili non iscritti nei pubblici registri (quali sono ad esempio le autovetture), la  cessione//trasferimento di armi tra privati si perfeziona (ma, forse è il caso di dire si dovrebbe perfezionare)   “sic et sempliciter ” con la consegna.
E tuttavia, è ben noto che l’Ordinamento, su tali beni,  impone tutta una serie di limiti, divieti  ed accorgimenti che, comunque, nel pieno rispetto della legge  possono essere rispettati e superati senza  particolari difficoltà.
In buona parte  le prescrizioni imposte sono le stesse richieste per l’acquisto in armeria.
Colui il quale vuole acquistare/acquisire un’arma deve essere titolare di idoneo titolo di Polizia. (Porto d’armi, ovvero Nulla Osta all’acquisto rilasciato dalla Questura, ovvero rientrare nel novero delle categorie di coloro che possono andare in giro armati senza licenza specifica: Magistrati, Ufficiali di PS, funzionari  e dirigenti  delle carceri etc….).
Il discorso in esame, però, riguarda  l’ipotesi di cessione tra privati ovvero, il trasferimento di armi a distanza.
    
Chi cede un’arma deve, innanzi tutto,  assicurarsi con il dovuto scrupolo dell’identità del cessionario e che lo stesso sia titolare di idonea autorizzazione di Polizia.
A suo volta, il cessionario deve essere certo che l’arma oggetto della trattativa sia regolarmente detenuta  e sia possibile la sua “tracciabilità” da parte degli Organi di P.S.
Avvenuto il trasferimento, il cedente dovrà limitarsi  a “comunicarlo” al proprio ufficio di Polizia ove l’arma era denunziata  (ex art. 58 Regolamento delle leggi di Pubblica sicurezza; R.D. 6 maggio 1940 n. 635, di seguito: Reg.)  mentre, il cessionario, entro 72 ore dall’acquisizione, dovrà provvedere alla denunzia dell’arma ai sensi dell’art. 38 del  R.D. 18.6.1931 n. 773 (altrimenti detto T.U.) così come recentemente modificato dal D. Lgs 204/2010.
E’ bene avere una ragionevole certezza dell’identità della parte acquirente.
Ove possibile è opportuno (ma non obbligatorio) verificare presso l’ufficio di PS competente la effettiva identità della parte e la regolare denunzia dell’arma.
Richiedere il codice fiscale ed un altro documento di riconoscimento può essere utile ad impedire future contestazioni di imprudenza.
Qui di seguito si riporta, per comodità, uno schema di atto di cessione tra privati:

 

CESSIONE DI ARMA DA FUOCO
Con il presente atto si conviene che il sig. XXXXXX, nato a XXXXX il XXXX,

residente in XXXXX via XXXXX  Codice fiscale  
CEDE
al sig. YYYYYY, nato a YYYYYY, ivi domiciliato in via YYYYYYYY, titolare di porto d’armi uso caccia n. YYYYYY rilasciato in data ZZZZZ dal Commissariato di Polizia  KKKK , il revolver in cal. 357 magnum Smith & Wesson n. di matricola xxxxxxxxxx già denunziato presso il commissariato di PS  
data e luogo         ore
IL CEDENTE     XXXXXX                            IL CESSIONARIO YYYYYY

 

Come si vede il contratto sopra riportato (tale è dal punto di vista giuridico) non è di difficile compilazione.
Occorre, precisare che nello schema sopra riportato è stato ipotizzato il caso di chi riceve l’arma al domicilio del cedente.
Qualora la cessione avvenisse fuori dal predetto domicilio, il cedente dovrebbe essere in possesso di titolo di Polizia per trasferire l’arma dal luogo dove è custodita a quello di  perfezionamento del negozio.
In parole povere: chi riceve deve sempre essere titolare di licenza di Polizia.
Chi cede, non è tenuto ad esserlo ma solo se l’arma, fino al momento della cessione,  resta sempre custodita dove risulta denunziata (ex art. 38 T.U.) agli Organi di Polizia.    
Alcuni Commissariati (generalmente di zone alta densità criminosa) pretendono che l’atto di cessione avvenga negli uffici della P.S.
Altre volte (in caso di trasferimento a seguito di eredità) si richiede l’assenso di tutti gli eredi.
Entrambe le “imposizioni” sono irrituali e non trovano specifico riscontro normativo.
Non è scritto in alcun testo di legge (neppure di rango secondario) che il trasferimento debba avvenire innanzi al funzionario di Polizia.
Inoltre, trattandosi di bene mobile “puro”, vale il principio che fa leva sull’affidamento del possesso. (Possesso vale titolo).
Né, all’autorità  di P.S. dovrebbero molto interessare le beghe tra eredi.
Tuttavia, anche se “appesantiscono” la procedura, tali imposizioni rendono (per entrambe le parti) più sicura la transazione.

Diverso discorso riguarda il TRASFERIMENTO (invio per posta/corriere) delle armi.
Anche in questo caso, non c’è nulla di particolarmente difficile o costoso.
Vediamo le ipotesi.
1)    SPEDIZIONE (art. 34 T.U.)
In linea di principio non è vietato spedire armi per posta o per corriere. E’ indispensabile, tuttavia, ottenere il N.O. preventivo della Questura.
L’art. 34 del T.U  sancisce che all’esercente l’attività commerciale ovvero al privato è vietato spedire armi senza  “AVVISO DI TRASPORTO”.
In realtà, il semplice avviso…..non basta. Occorre che ad esso l’autorità dia specifico assenso.
Ogni richiesta di autorizzazione deve essere preceduta dalla specifica indicazione dell’arma, del soggetto che effettuerà la spedizione e del destinatario.
Si riporta qui di seguito uno schema di richiesta di spedizione:

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Al         sig. Questore di  XXXXXXXXXX
(commissariato P.S.

Oggetto: richiesta N.O. alla spedizione di arma per riparazione.

Il sottoscritto XXXX  nato a il     , ivi domiciliato in via XXXX   titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia  .........rilasciata da codesto Commissariato in data …………..  
CHIEDE
Il N.O. al trasporto, con vettore avente i requisiti di cui all’art. 18 della L. 110/75, della pistola sportiva in cal. 22 lr  ………. n. di matricola ……… detenuta dallo scrivente e denunziata in data ……….presso codesto Ufficio di Polizia.
L’istante al riguardo precisa che l’arma in questione, ancora in garanzia, necessita  di riparazioni.
Per tale motivo si rende necessario l’inoltro presso la sede della ditta importatrice ……. con sede in ….. ……….. via ………..
Lo scrivente si affiderà per la spedizione alle POSTE ITALIANE SPA

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All’atto del rilascio del N.O. (che di solito ha una validità di trenta giorni) la Questura prescrive che l’arma, specificamente individuata con n. di matr., viaggi scarica ed imballata.

2) VENDITA PER CORRISPONDENZA (art. 17 L. 110/75)
L’esempio sopra riportato riguardava il caso della spedizione di arma per riparazione.
Diverso è il caso della vendita a distanza.
L’art. 17 della L. 18 aprile 1975 n. 110 prescrive a chiare lettere il divieto di compravendita di armi commissionate per corrispondenza.
Tale divieto, tuttavia, non è assoluto.
Su autorizzazione della Prefettura (oggi: Ufficio territoriale di Governo) è possibile acquistare armi a distanza.
La richiesta, come detto, diversamente da quanto previsto in materia di  spedizione, va inoltrata, anzicchè alla Questura, al Prefetto della Provincia in cui risiede l’acquirente.
La richiesta di acquisto per corrispondenza (che, lo si ripete: è un’eccezione al divieto generalizzato) va motivata. (ad esempio: particolare rarità del pezzo che non è possibile reperire in loco, assenza di armeria  nel luogo di residenza, convenienza economica).
La richiesta deve contenere le indicazioni dell’arma (n. di matricola, tipo, cat. luogo in cui è custodita etccc).
Ecco uno schema di richiesta da inoltrare al Prefetto

 

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Al        sig. Prefetto di  XXXXXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: richiesta N.O. all’acquisto di arma per corrispondenza.

Il sottoscritto XXXX  nato a il     , ivi domiciliato in via XXXX  titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia  …………rilasciata dal  Commissariato di PS in data ………….. 

CHIEDE

Ai sensi dell’art. 17 della L. 110/75, Il N.O. all’acquisto del revolver Colt Pyton in cal. 357 magnum n. di matricola XXXX in atto presso l’armeria WWWW di XXXX

Precisa che l’arma in questione è di difficile reperimento in quanto fuori produzione da diversi anni e non risulta agevole altrimenti acquistarla in zona stante poiché  l’unica armeria aperta è dedita alla vendita di armi lunghe.

Si confida nell’accoglimento

Con osservanza

 

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Ottenuto il N.O. questo va consegnato all’armiere//venditore  perché, a sua volta, possa ottenere dalla propria Questura il N.O. al trasporto (art. 34 T.U. citato) dell’arma che dovrà essere consegnata scarica ed imballata come da procedura già illustrata.

La procedura, che indubbiamente richiede del tempo (soprattutto per coloro che risiedono in località lontane dalla sede della Prefettura) ne scoraggia il sistematico ricorso.

Certo è che, la ricorrenza di quelle particolari circostanze (rarità dell’arma, particolare convenienza) può  ben giustificare il ricorso a tale procedura che risulta più ostica e  “farraginosa” soprattutto per chi ha una certa resistenza a confrontarsi con gli Uffici della P.A.

Diversamente (cosa che nella pratica accade con più frequenza) in caso di acquisto a distanza si ricorre all’intermediazione ed alla spedizione tra armerie (che devono attenersi solo alla procedura di “avviso di trasposto” ex art. 34 T.U. di cui sopra) ma la cui prestazione va, ovviamente, compensata.

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