Stop alle importazioni da San Marino

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CircolariLa recentissima circolare del Ministero dell'Interno 557/PAS.10176(1) porta la data del 29 Marzo 2011 e pone fine a tutti i dubbi sollevati in questi anni dalle questure del nostro paese riguardo la possibilità, per un cittadino Italiano, di acquistare armi, munizioni e polveri nella Repubblica di San Marino senza licenza di Importazione. Dopo anni di incertezze ecco finalmente il definitivo chiarimento. NON si può. E non si tratta di un Pesce d'Aprile.

Ha solo 4 giorni di vita ma questa circolare è già diventata tristemente famosa. Porta la firma del Capo della Polizia e la data del 29 Marzo 2011. Con questo documento pare essersi posta fine alla questione delle compravendite di armi da e con la Repubblica di S. Marino.

La circolare è abbastanza chiara nel suo contenuto e muove dalla “Convenzione di amicizia e buon vicinato” del 31.03.1939 (recepita esecutivamente con L. 1320/39) per la quale all’art. 51 si prevede la libera circolazione delle merci fra Italia e Repubblica del Titano. Non trascura di ricordare che in forza di questa Convenzione si è reso possibile l’esercizio della caccia e del tiro fra i due paesi attraverso la libera circolazione delle armi (per detti usi), ma nel contempo NON viene disciplinato un regime giuridico quanto alle potestà di acquisto fra i due Stati per mezzo dei rispettivi titoli. Viene quindi sottolineato che la Convenzione del 1939 è da intendersi ristratta agli aspetti doganali e fiscali e non legittima una validità transnazionale delle licenze di acquisto per le armi da fuoco

Nel citare le comunicazioni e pareri resi dal nostro M.A.E. e Ambasciata presso S. Marino, secondo le quali nulla è previsto quanto ad accordi di facilitazione riguardo all’esportazione ed importazione (acquisto per i privati) di armi, si giunge ad affermare che vige il pieno regime di cui alla L. 185/90 in materia di armamenti da guerra così come neanche le ultime facilitazioni rese sul punto dalla D.E. 51/08 possono trovare applicazione “lenitiva” al concetto oggi affermato; anzi, con questa Circolare si prevede che, ove in S.Marino siano reperibili armi che in Italia così come in ambito comunitario non abbiano mai trovato preventivo esame (né sotto il profilo della natura da guerra/comune, né sotto il profilo dei parametri di sicurezza allo sparo) dette armi dovranno essere assoggettate, oltre che alla procedura di autorizzazione all’importazione, anche a quella della bancatura del nostro B.N.P.A.F.P. per le punzonature di legge (art. 11 e 23 L. 110/75).

La Circolare si conclude con il precetto finale, anima della stessa, ovvero la necessità di previa licenza di importazione definitiva per armi, munizioni, polveri da parte di chi sia interessato all’acquisto da S.Marino.

Scenari futuri

Essendo circolare ministeriale, spiegherà i suoi effetti secondo la gerarchia delle fonti del diritto, vincolando le amministrazioni dipendenti (uffici periferici della PolStato e CC per quanto relativo alla disciplina della acquisibilità delle stesse merci da parte degli acquirenti in sede di denuncia e c.d. “mod. 38”) ma dunque anche indirettamente il privato cittadino, che si troverà a doversi confrontare con gli uffici di PS e stazioni CC relativamente alla legittimazione della provenienza dell’arma acquistata.

E sul punto c’è poco da dire: la sua portata contenutistica è ben chiara e compiuta: ci vuole la licenza.
Da qui a dire che chiunque prima di essa abbia acquistato in buona fede da S. Marino sulla base della Convenzione del 1939 possa temere denunce penali però il passo è, a parere di chi scrive, piuttosto lungo ed altrimenti in contrasto con principi base del diritto penale quali il principio delle successione delle leggi nel tempo, la irretroattività della legge penale (la Circolare è comunque fonte secondaria nella gerarchia delle fonti del diritto), ecc. Senz’altro però la pacchia pare davvero finita.

Scarica il documento: Link alla circolare

Tags: Legge

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