La custodia delle armi, obblighi di Legge

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La Legge

L'articolo tiene conto degli aggiornamenti di Legge introdotti in materia dal D. Lgs. 204/2010 e D. Lgs. 121/2013. L’ordinamento si è sempre preoccupato di controllare la detenzione ed il trasferimento delle armi. Il legislatore ha sempre –giustamente- preteso che le armi fossero detenute da persone affidabili e che non finissero in mani di malviventi o in mani inesperte. In questa ottica va interpretato l’obbligo della diligente custodia già espressamente previsto dall’art. 702 del codice penale del 1930 richiamato implicitamente dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e, più di recente, modificato, in senso più restrittivo dalle  leggi  n. 110 del 1975 e, ancora più di recente,  203 del 12 luglio 1991.

L’art. 702 cod. pen. così stabiliva:

E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

1. consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2. trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3. porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Per quello che qui interessa, l’attenzione va posta sul precetto contenuto nel  secondo comma.

Tale articolo è stato sostituito, dapprima (in piena legislazione di emergenza terroristica degli anni ’70) dall’art. 20  della L. 18 aprile 1975 n. 110.

1.      “La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.

2.      Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 1.000.000.

3.      Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri………..

Art. 20 bis (introdotto dalla Legge n. 203 del 12 luglio 1991)

1.      Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell’articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni

2.      Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.

Com’è agevole osservare il legislatore ha descritto in maniera più minuziosa i comportamenti sanzionabili (ampliando le classi di accadimenti vietati) ed introducendo, tra l’altro, l’obbligo di diligente custodia anche per le munizioni.

I due articoli (20 e 20bis) sembrerebbero ripetitivi.

In realtà, anche se di contenuto analogo//speculare, mirano ad evitare la sottrazione (art. 20) e l’uso incauto (art. 20 bis).

Tali  disposizioni hanno ricevuto una sorta di rinnovato richiamo dal D. Lgs 204 del 2010 che, modificando l’art. 38 del T.U.L.P.S ha specificato: “Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

Lo stesso D. Lgs n. 204 del 26 ottobre 2010 aveva introdotto una norma che, “rimandava”  ad “uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”  (luglio 2011) per determinare  “le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.”.

        E tuttavia,  neppure la più recente (parziale) modifica alla materia, introdotta con D. Lgs 29.9.2013 n. 121 ha concretamente mutato il quadro normativo.

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      Quello che è importante sottolineare, per sfrondare subito il campo da equivoci, è che La legge, anche la più recente,  NON prescrive l’obbligo tassativo della custodia delle armi in cassaforte o armadi blindati.

      (Certo non lo vieta…..)

 

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La Cassazione ha avuto modo di precisare che gli articoli 20 e 20 bis della L. 110/75 non costituiscono norme di richiamo all’art. 702 c.p. ma riguarda l’ipotesi concernente l’omissione delle cautele necessarie ad impedire che un’arma possa in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque all’insaputa o comunque al di fuori del controllo dell’autorità di pubblica sicurezza competente frustrando così quel particolare rigore che il legislatore ha emanato allo scopo di prevenire una diffusione incontrollata delle armi ritenuta estremamente pericolosa”. (Cass. Pen. Sez. I 17 marzo 1983 n. 2068)

Ed anche  se è un reato contravvenzionale (quindi: di minore gravità) comporta, per gli appassionati di armi, una sorta di sanzione “amministrativa” accessoria assai sgradevole: una sorta di “patente” di inaffidabilità alla detenzione delle armi con quello che, intuitivamente, ne consegue.

Senza contare che gli articoli ora richiamati, costituiscono un unicum che ha il sapore del bizzarro: infatti, chi subisce il furto di armi, si espone, quasi sempre, ad indagini di Polizia per verificare se vi siano state colpevoli negligenze agevolative del reato.

Come dire: oltre alla danno da parte dei ladri la punizione dello Stato!

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E’ appena il caso di osservare, rischiando di cadere nella banalità, che, a ben vedere, le norme richiamate altro non fanno che ordinare quello che è ……..normale attendersi da chi è possessore di armi: impedirne la sottrazione da parte dei criminali  e l’uso indebito da parte di inesperti (minori, tossico dipendenti etccc….).

E, tuttavia, poiché la violazione di tali precetti di normale prudenza e diligenza da “buon padre di famiglia” possono avere ricadute di carattere penale, è giusto esaminare il perimetro entro il quale la LEGGE si esprime.

Come giustamente osserva il Mori “Codice delle armi e degli esplosivi”, ed. sesta, pag. 484: “la Cassazione non si è mai posta il problema di ricollegare queste norme con altre che regolano la detenzione e l’uso delle armi e quindi ha più volte affermato che l’art. 20 della L. 110 del 1975 indica genericamente un dovere di massima diligenza senza specificare, in concreto, il suo contenuto”.

Con la conseguenza che, di volta in volta, spetta ai vari giudici di merito valutare, in concreto, quali comportamenti o meno siano degni di sanzione penale, e correlativamente, in subiecta materia, forieri di provvedimenti ablatori della P.A.  

La mancanza di parametri certi, come spesso avviene, ha dato luogo al proliferare di interpretazioni varie da parte dei singoli uffici di polizia deputati al controllo sul territorio.

E’ accettabile una sorta di elastica discrezionalità, anche in relazione a specifici indici di allarme sociale,  a seconda delle zone variamente interessate a fenomeni criminogeni.

Tuttavia, la discrezionalità amministrativa fa il paio con quella giurisprudenziale sicchè, in alcune zone, i Commissariati di Ps ed i comandi delle stazioni dei carabinieri, sono imposte, per la custodia delle armi al domicilio, tutta una serie di misure di difesa (allarme, porte corazzate, inferriate alle finestre etccc).

Senza dire, poi, che, a volte, si giunge a richiedere la custodia in armadio blindato//cassaforte.

In molte altre, per converso, è ritenuta sufficiente una robusta porta  e la conservazione in cassetto chiuso a chiave. (tale orientamento trova conforto in pronunce della cassazione:  ad esempio, Cassazione, sez. I, pen., 31 ottobre 1995 n. 10810).

E’ da dire, pure, che la casistica  assai variegata.

Corollario di quanto sopra è, che, come spesso accade, si riscontrino, in argomento, diverse e contraddittorie sentenze non solo dei giudici di merito ma, anche della stessa S.C.

La giurisprudenza riporta il caso, quasi di scuola, e da prendere ad esempio in negativo,  del tale che lasciò due revolvers in casa di campagna, in località disabitata, priva di qualsivoglia protezione e che, sottratti da malviventi lo esposero a (giusta) sanzione penale.

Per altro verso,  in sede di giudizio di legittimità è stato assolto il soggetto il cui figlio aveva divelto la parete posteriore di un armadietto chiuso a chiave per impossessarsi di una pistola.

Il Pretore aveva condannato l’imputato ma, la S.C., con sentenza n. 4792 del 22 maggio 1997, proprio facendo leva sul principio che le cautele da adottare sono quelle che possono esigersi da una persona di normale diligenza, lo ha mandato assolto.

Non resta, quindi,  che scrutinare quali siano i non univoci criteri interpretativi via via adottati dai Giudici.

Ed il panorama  è, assai variegato

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 20 bis comma secondo della L. 18.4.1975 n. 110, è sufficiente la semplice omissione delle cautele, a nulla rilevando la mancata effettiva apprensione delle armi da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, tanto evincendosi dalla lettera e dalla ratio della norma incriminatrice, intesa a realizzare una tutela anticipata del bene protetto”  (Cfr. ex pluribus:  Cass. Sez. pen. I 21 gennaio 2004 n. 1809; Cass. I, 4 maggio 2004 n. 20950).

Ma, non sempre la S.C. si è attestata su criteri così rigidi.

Si riscontrano decisioni, coeve a quelle ora richiamate, decisamente più miti e ragionevoli:

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 20 bis comma secondo della L. 18.4.1975 n. 110, (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell’uomo  medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare quale si presenta nel caso concreto.

Ne consegue che la custodia dell’arma all’interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie: nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata non richiedendo la norma incriminatrice né l’effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo né l’adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l’impossessamento”  (Cfr. cass. Pen. Sez. I, 15 marzo 2004 n. 12295).

Qui di seguito, una sentenza che “media”:

In tema di armi, per l’integrazione del reato di cui all’art. 20 bis, secondo comma non è sufficiente la mera possibilità che taluna delle persone suindicate si impossessi delle armi, munizioni ed esplosivi lasciati incustoditi, in quanto è necessario l’effettivo impossessamento di esse da parte dei detti soggetti.

La mera possibilità che i soggetti entrino in possesso di armi ed esplosivi lasciati alla loro portata per mancanza di diligenza ricade, invece, nella disciplina dettata  in termini generali dall’art. 20 comma primo prima parte della L. 110/75. (Cfr. Cass.  Sez. Pen. I, 3 dicembre 1999 n. 13894).

In linea di massima, tuttavia, vige il divieto di “lasciare in giro le armi”.

Questa regola di ovvia prudenza, al di là dei timori di incorrere nei rigori della legge,  non dovrebbe mai essere ignorata.

Integra gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 20 bis della legge 110/75 la custodia in una stanza soggiorno frequentata da bambini, di alcune armi all’interno di un mobile con le ante di vetro che rendono ben visibile il contenuto e con la chiave del mobile posta sullo stesso in posizione ben visibile ed accessibile” (Cass. Pen. Sez. V, 1 marzo 2005 n. 07573).

 

 

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