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Martial Ultra Short: Arma Comune?

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L’art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n°110 ha previsto che vi fosse un catalogo nazionale in cui registrare tutte le armi che i comuni cittadini possono detenere, questo catalogo, così come tutta la Legge 110 sono frutto, come oramai avviene sempre in Italia, di una legislazione di emergenza dovuta al terrorismo rosso e nero, che in quegli anni era molto attivo nel nostro paese.

La legge 110 non è altro che un appendice del TULPS, infatti, essa, è stata scritta dal Prefetto Vincenzo Parisi, già direttore del SISDE e già Capo della Polizia, quindi non è altro che UNA LEGGE DI POLIZIA e come una buona Legge di polizia ha previsto la iscrizione di tutte le armi comuni da sparo, oggi siamo giunti a circa 17.000 pezzi. Come a suo tempo disse il buon giudice Edoardo Mori, “il catalogo è come se invece di schedare i delinquenti si schedassero le persone per bene” e da una Legge di Polizia che si aspettava signor giudice? Non solo la legge è una Legge di Polizia, non solo il catalogo nazionale e la commissione che esamina le armi per iscriverle nel su citato catalogo sono inutili, ma accadono cose che se non sono reati belli e buoni poco ci manca.

Il catalogo, come già detto sopra, fu istituito per distinguere le Armi Comuni, cioè quelle che ogni cittadino può detenere e portare, dalle armi da guerra, quindi serviva e dovrebbe servire solo a questo scopo, ma quando in Italia si crea un centro di potere va sempre a finire che questo si prende la mano con tutto il braccio.

Secondo un mio modesto parere, non andrebbero catalogati i revolver ad esempio, perché il paragrafo 10 (Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere) del regolamento di esecuzione del TULPS all’articolo 44 (Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge:) alla lettera e) recita: “le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione”, quindi per LEGGE sono già armi comuni, perché mai perdere tempo a chiedersi se catalogare o meno un revolver visto che questo PER LEGGE non può mai rientrare fra le armi da guerra?

Pur non essendoci una risposta alla domanda di cui sopra, non c’è una legge che esclude esplicitamente i revolver e questi, non interpretando la norma come la interpreto io, ci fanno 'ingoiare il rospo' della mancata catalogazione della Smith & Wesson 500 perché ritenuta 'troppo potente'. 

Veniamo ora a ciò che mi ha spinto a scrivere questo articolo. Partiamo dal paragrafo 10 (Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere) del regolamento di esecuzione del TULPS all’articolo 44 (Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art. 30 della legge:) alla lettera a) “tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;”. Quindi per LEGGE i fucili a canna liscia non rientrano fra le armi da GUERRA ma fra quelle COMUNI DA SPARO.

Oltre a quanto sopra scritto, all’inizio delle operazioni di catalogazione, la commissione, i componenti, il ministero, capirono che catalogare i fucili a canna liscia era una impresa assurda, priva di senso logico, visto, come già sopra specificato, la armi in questione non potevano rientrare ne ora ne mai fra le armi da guerra, quindi, si decise Art. 17 del D.M. 16 agosto 1977, di rimandare la iscrizione di tali armi in attesa della emanazione di apposite norme stabilendo che per esse continuavano a rimanere valide le disposizioni transitorie dell’ Art. 37 della Legge 18 aprile 197 n° 110 Disposizioni transitorie e finali.

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Solo nel 1980 Con D.M. 21 aprile 1980 Modalità per l’iscrizione nel catalogo nazionale della armi comuni da sparo dei fucili ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica (Gazzetta Ufficiale n.119 del 2 maggio 1980).All’art. 1 e successivi prevedeva le modalità di catalogazione per le armi lisce o le repliche ad avancarica e, con D.M. 02 marzo 1982 venivano emanate le disposizioni per l’aggiornamento del catalogo ma, subito dopo, la Legge 16 luglio 1982 al n°452 ABOLIVA LA CATALOGAZIONE DELLE ARMI LUGHE AD ANIMA LISCIA E QUELLA DELLE REPLICHE AD AVANCARICA.

LEGGE 16 LUGLIO 1982, n. 452 (GU n. 197 del 20/07/1982)
modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione.

Preambolo
la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga
la seguente legge:
art. 1.
il primo comma dell' articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , è sostituito dal seguente:
_è istituita, presso il ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. la commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del ministero dell'interno, di cui uno della polizia di stato, di due del ministero della difesa, di cui uno dell'arma dei carabinieri, di cinque del ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del ministero del commercio con l'estero, di due del ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica_.
art. 2.
l'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , è sostituito dal seguente:
_la commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di competenza del ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi_.
art. 3.
il primo comma dell' articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , è sostituito dal seguente
_è istituito presso il ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva_.
art. 4.
il terzo comma dell' articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , è abrogato.
art. 5.
il sesto comma dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , è sostituito dal seguente:
_la detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. la detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica_.
la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Dopo avere detto che, l’articolo 7 della Legge 18 aprile 1975, n° 110 istituiva un catalogo e una apposita commissione per stabilire quali fossero le armi comuni da sparo, dopo che il paragrafo 10 all’art. 44 alla lettera a) del regolamento di esecuzione del TULPS, già nel 1940, stabiliva che i fucili a canna liscia non sono armi da guerra ma sono armi comuni, dopo che la Legge 16 luglio 1982 n° 452 ha stabilito che i fucili a canna liscia non vanno catalogati, non si capisce bene perché il Signor Olini Ottavio Mario titolare delle licenza di fabbricazione armi della ditta Fabarm spa chiede al Ministero dell’Interno la catalogazione di un Fucile a canna liscia calibro 12, non si capisce come mai la commissione invece di ritenersi non competente PER LEGGE accoglie tale richiesta e cataloga al n°16912 un fucile ad anima liscia calibro 12 marca fabarm modello Martial Ultra Short, si capisce ancor meno come fa la commissione a dire che non è arma idonea all’uso venatoriao così come stabilito dalla Direttiva Europea se non ha la canna superiore a 60 cm quando la Direttiva Europea stabilisce che sono armi corte quelle armi che hanno la canna inferiore a 30 cm e la cui lunghezza totale è inferiore a 60 cm, come fa la commissione a citare, per definire le armi da caccia, l’art. 1 del D.M. 21 aprile 1980 il quale, poi di fatto abrogato con la Legge 16 luglio 1982 n 452, stabiliva solo le modalità di iscrizione delle armi da caccia ad anima liscia senza dare il benché minimo parametro riguardo alla lunghezza delle canne o al calibro, qust'ultimo di competenza solo della legislazione venatoria.

Con questi abusi, ci ritroviamo un fucile (così è stato catalogato) di Cal. 12 (quindi consentito per l’attività venatoria) che,per abuso della commissione, sia in fase di catalogazione sia i fase di esclusione come arma venatoria, non è consentito per uso venatorio, rientra, sempre per abuso, fra le armi solo comuni, quindi fra le 3 armi detenibili e non penso che verrà acquistato da tanti, chi va ad acquistare un’arma lunga che non la si può portare per difesa (ci vuole il porto di fucile da difesa) non si può portare a caccia e fa cumulo fra le armi solo comuni?

 

Tags: Legge

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