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Considerazioni sulla Licenza di Deposito

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Articoli sulla LeggeA mio avviso, la circolare del 16 Novembre 2007 ha modificato in modo errto alcuni parametri che riguardano le categorie di persone che possano ottenere il rilascio della Licenza di Deposito e tutto questo è avvenuto purtroppo in seguito alla grande quantità di persone che hanno richesto tale documento. Nei ministeri del nostro paese, a causa degli strascichi derivati dal fenomeno conosiuto come 'Gli anni di piombo', i cittadini troppo armati sono sempre stati un importante fonte di preoccupazione. La richiesta è stata fatta anche da tiratori a cui poco serviva e la conseguenza ora, la paghiamo tutti.

 

Oggetto della nostra discussione è la circolare n°557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007 - OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S. – Requisiti personali, ha modificato questi parametri di valutazione:

Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro. Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno precedente.

Su questi paramtri, le precedenti circolari restavano più generiche e meno specifiche, infatti la circolare n° 557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004 alla categoria di persone per la quali la licenza poteva essere rilasciata, recitava:

Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni.

Concetto, sempre generico, poi ribadito nella successiva circolare n°557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 - Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps, che recita:

Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti).

Probabilmente le Prefetture avranno segnalato al ministero che a chiunque avesse in tasca una tessera con su scritto "AGONISTA" potesse essere rilasciata una licenza di deposito anche se poi l'esigenza media era di sparare si e no 100 colpi al mese. Detto questo, nessuna modifica è avvenuta riguardo le altre categorie di soggetti che possono farne richiesta, la circolare n°557/PAS.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006, recita:

Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene che tra essi possano essere inclusi i periti balistici e tutti coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali.

Categoria richiamata alla successiva circolare n°557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 - Detenzione di munizioni per arma corta che recita:

Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006 .

Ritengo quindi che la circolare del 6.11.07 abbia voluto solo restringere la categoria che, richiedeva il rilascio per il sol fatto di avere una tessera che attribuiva loro la qualifica di tiratore agonista, naturalmente non ritengo che ciò sia giusto o esatto, si poteva benissimo richiedere, annualmente, la esibizione di attestazioni che dimostrassero la effettiva partecipazione all'attività sportiva.Quindi, chi ha richiesto la licenza motivandola con gli altri requisiti, perito balistico o collezionista, non ha nulla da temere.

Tags: Legge

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