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Misure Urgenti per il Contrasto del Terrorismo (2015)

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Con questo decreto legge vengono introdotte norme sui precursori degli esplosivi, la necessità di denunciare i caricatori con capacità maggiore di 5 colpi per le armi lunghe e 15 per le armi corte, il divieto di caccia con armi simil militari (B7) che diventano, di fatto, comuni se vendute.

Misure urgenti per il contrasto  del  terrorismo,  anche  di  matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni  internazionali  delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019) 

DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7


Art. 3 Integrazione della  disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la custodia di sostanze esplodenti (e di  quella  della  detenzione  di armi  comuni  da   sparo   e   dei   relativi   caricatori,   nonche'   tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti)

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: 

«Art. 678-bis Detenzione abusiva di precursori di esplosivi: Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.». 

2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: 

«Art. 679-bis Omissioni in materia di precursori di esplosivi Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto   o   la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con l'ammenda fino a euro 371.». 

3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a 5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare all'Autorita'  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. 

3-bis.  Al  fine  di   assicurare   al   Ministero   dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni
e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35  e  55  del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del presente   articolo, comunicano   tempestivamente   alle   questure territorialmente competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici,  secondo  modalita'  e tempi stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  da  adottare  entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. 

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.8,  e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: "A decorrere  dal  5  aprile  2015,  le imprese sono tenute ad utilizzare" sono  sostituite  dalle  seguenti: "Le imprese possono utilizzare";
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione  univoca  lungo tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di  vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine diistituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi  che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto  previsto  dal comma 1";
c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica  del sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi".

3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle  disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle  attivita'  autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i  caricatori  di  cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo". 

3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  denuncia  e'  altresi' necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive modificazioni". 

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi  o"  sono  inserite  le  seguenti:  "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni, o".

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n. 773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono  fatte  salve le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11  febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:  "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1  e  2,  l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante  tra  le armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuocoautomatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non superiore a 6 millimetri Flobert".

3-undecies. Alle armi escluse  dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

 

Tags: Legge

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