Rinnovo porto d'armi Tiro a Volo (2008)
Il Ministero degli Interni afferma, con questa circolare (ritenuta da molti Illegittima) che il rinnovo di un titolo di Tiro a Volo debba richiedere anche la certificazione dell'avvenuta pratica di tale sport
QUESITO 25 Novembre 2008, n. 557/PAS.50.777/E/08
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. nd
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 25.11.2008
ALLA QUESTURA DI GENOVA - Div. Polizia Amministrativa e Sociale - Sez. 1A - Ufficio Armi - In esito al quesito posto con la nota in riferimento si rappresenta quanto segue.
In effetti, come anche ricordato da quest'Ufficio in alcune FAQ pubblicate sul sito internet della Polizia di Stato, la norma con cui è stata introdotta nell'ordinamento la licenza di porto di fucile uso tiro a volo (legge 18 giugno 1969, n. 323) non ha previsto, quale condizione per il rilascio del titolo, la verifica dell' effettiva pratica della disciplina sportiva del tiro a volo.
All'atto della presentazione dell'istanza per il primo rilascio della licenza, richiedere al cittadino l'iscrizione ad un'associazione sportiva per l'esercizio del cui sport occorre possedere armi, potrebbe apparire come un inutile aggravio del procedimento amministrativo. Se lo scopo della richiesta, infatti, è quello di verificare l'effettivo interesse del soggetto per la disciplina sportiva del tiro a volo, la stessa apparirebbe immotivata, atteso che, l'interessato, non possedendo armi o titoli idonei a trasportarle, non potrebbe, di fatto, praticare la predetta disciplina sportiva che richiede l'uso di armi.
Si concorda, invece, sull'impostazione generale di codesta questura, per quanto attiene i successivi rinnovi delle licenze in parola.
L'art. 8 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, infatti, nel trattare degli accertamenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, prevede espressamente che, per ottenere un Nulla Osta di acquisto sia necessario indicare nell'istanza la motivazione; lo stesso non viene detto per le licenze di porto d'armi, apparendo scontato che la finalità di ogni singola licenza sia l'esercizio dell'attività che con essa si autorizza (difesa personale, caccia e tiro a volo).
Al riguardo, va tenuto presente anche quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. In tale contesto appare, quindi, legittimo, da parte dell'Autorità di P.S., verificare la consistenza delle motivazioni insite nell'istanza. Se si richiede il rinnovo di una licenza che abilita all'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco, pertanto, si deve essere in grado di dimostrare che nei sei anni precedenti, in cui si era titolari della licenza che abilita all'acquisto ed al trasporto di armi, si sia effettivamente praticata una consentita attività sportiva.
A tale scopo, tuttavia, si deve ritenere valida qualsiasi idonea documentazione che attesti la frequenza di un poligono o di un campo di tiro autorizzato, anche indipendentemente dal tesseramento ad una Federazione sportiva, poiché scopo della richiesta, appunto, non è quello di dimostrare l'esercizio dello sport a livello agonistico, ma la mera pratica di un'effettiva attività sportiva di tiro a volo, comunque denominata.
IL DIRETTORE - Area Armi ed Esplosivi
(Aliquò)
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