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Legittima Difesa (lg 13.02.2006 n.59)

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Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59
Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio. (GU Serie Generale n.51 del 2-3-2006)
Entrata in vigore del provvedimento: 17/3/2006
Testo Vegente al: 29-12-2015

Link alla Gazzetta ufficiale

Art. 1. Diritto all'autotutela in un privato domicilio

1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: 

a) la propria o la altrui incolumita':
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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