Legge sulla Caccia (22.02.1992 n.157)
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.02.1992 supp. Ordinario n.41
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 29.12.2015
Art. 12 – (Esercizio dell’attività venatoria)
L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 13 – (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato ), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell'arco e del falco.
I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semi automatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 21 – (Divieti)
È vietato a chiunque:
(omissis)
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ad altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
(omissis)
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; (omissis); fare impiego di balestre;
Art. 22 – (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio)
La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
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