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Disp. Controllo Armi (LG 02.10.1967 n.895)

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Disposizioni per il Controllo delle Armi

LEGGE 02 ottobre 1967, n. 895
Disposizioni per il Controllo delle Armi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 12 Ottobre 1967
Entrata in vigore il: nd.
Testo Vegente al: 29.12.2015

Art. 1

Chiunque senza licenza dell' autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all' impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni.

Art. 3

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell' articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell' ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.

Art. 4

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell' articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.

Art. 6

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 7

Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 8

Non è punibile chi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e prima dell’accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell’articolo 695 del codice penale.

Art. 9

Per i reati previsti dalla presente legge si procede al giudizio direttissimo.

Tags: Legge

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