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G8 Aquila e limiti per trasporto armi

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In considerazione delle accentuate esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica connesse allo svolgimento del Vertice G-8 in programma a L'Aquila dall'8 al 10 luglio, il prefetto della provincia Abruzzese, ha emesso un ordinanza con la quale viene disposta nell'intero territorio della provincia dell'Aquila di trasporti (anche solo in transito) di materiali esplosivi di I, II e III categoria nonché di munizioni e di armi da fuoco nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 1 luglio 2009 e le 24.00 del 11 luglio.

 

Prot. n.111/2009/2053/TP

CONSIDERATO che nei giorni compresi tra l’8 ed il 10 luglio 2009 è in programma il Vertice dei Capi di Stato e di Governo degli stati facenti parte del G-8, e che all’Evento prenderanno parte anche delegazioni internazionali di altri importanti Paesi;

VISTA la nota n. 6/D del 1° giugno 2009, con la quale il Questore di L’Aquila ha segnalato l’opportunità di sospendere, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 12 luglio 2009, i trasporti di alcune tipologie di materiali esplosivi ed esplodenti nei giorni del Vertice e in quelli immediatamente precedenti e successivi;

VISTA la propria nota n.111/2009/1743/TP del 5 giugno 2009, con la quale sono stati richiesti al Questore di L’Aquila ulteriori elementi di valutazione al riguardo;

VISTA la nota n. 6/D del 17 giugno 2009, con la quale il Questore di L’Aquila, condividendo considerazioni formulate da questa Prefettura, ha evidenziato la necessità di eliminare – in vista dello svolgimento del citato Vertice – i fattori di rischio insiti nel trasporto di esplosivi, riconfermando l’opportunità di una sospensione di tali attività nel periodo 1°-11 luglio 2009, modulata diversamente a seconda delle diverse categorie di esplosivo o esplodente;

RITENUTO che alla luce degli elementi di valutazione rappresentati dal Questore di L’Aquila, nonché delle accentuate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel periodo in cui si terrà il ripetuto Grande Evento e nei giorni immediatamente precedenti e successivi appare opportuno sospendere le attività di trasporto, anche solo in transito, dei suddetti materiali nel territorio della Provincia di L’Aquila;

RITENUTO altresì, che sulla base delle ragioni sopra esposte, occorre procedere all’adozione di un’analoga misura anche relativamente ai trasporti di armi e munizioni;

RITENUTO inoltre, di dover modulare le misure di sospensione in modo da coniugare, nei limiti del possibile le primarie esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con le posizioni soggettive dei privati;

CONSIDERATO inoltre, che occorre provvedere in materia con la massima urgenza al fine sia di apprestare tutte le predisposizioni di ordine e sicurezza pubblica indispensabili per lo svolgimento in sicurezza del Vertice G-8 di L’Aquila, ed assicurare ai privati e, in particolare, agli operatori economici del settore una certezza di situazioni che consenta loro di adottare le migliori soluzioni organizzative;

VISTO il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e in particolare l’art.2;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del citato T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

DECRETA

Art. 1

  1. A decorrere dalle ore 00.00 del 1° luglio 2009 e fino alle ore 24.00 dell’11 luglio 2009, sono vietati, in tutto il territorio della Provincia di L’Aquila, i trasporti, anche solo in transito, di armi da fuoco, munizioni e materiali esplosivi ed esplodenti della I, II e III categoria di cui all’Allegato A al citato R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di munizioni e di armi da fuoco.
  2. A decorrere dalle ore 00.00 del 1° luglio 2009 e fino alle ore 24.00 dell’11 luglio 2009 sono vietati i trasporti di materiali pirotecnici e di artifici pirici di cui alla IV e V categoria del medesimo Allegato A, che prevedano come luogo di partenza o di arrivo il territorio del Comune di L’Aquila o che comunque ne prevedano l’attraversamento.

Art. 2

  1. L’esecuzione dei trasporti di materiali di cui al comma 2 del precedente articolo 1 destinati a svolgersi nella Provincia che non prevedano come luogo di partenza o di arrivo il territorio del Comune di L’Aquila o comunque il suo attraversamento, saranno autorizzati previa acquisizione da parte di questa Prefettura, oltre che del parere dell’Autorità locale di P.S., anche del Questore di L’Aquila, che comunicherà le proprie valutazioni in ordine alle prescrizioni da osservarsi ai sensi dell’art. 9 del T.U. delle Leggi di P.S..
  2. Analogamente, le Autorità locali di p.s. autorizzeranno le accensioni di cui all’art. 57 del T.U. delle Leggi di P.S. previa acquisizione del parere del Questore di L’Aquila, che indicherà le relative prescrizioni da osservarsi.

Art. 3

  1. La presente ordinanza sarà comunicata ai titolari di licenze in materia di fabbricazione, deposito e vendita della Provincia di L’Aquila, alle Autorità Locali di P.S. della Provincia di L’Aquila, nonché alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza della Repubblica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua notifica ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

L’Aquila, 20 giugno 2009.

IL PREFETTO
(Gabrielli)
 

Tags: Legge

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