Giurisprudenza sulla Legittima Difesa
Ecco una breve “carrellata” di pronunce di legittimità e di merito sulla spinosissima questione della legittima difesa. E’ un argomento che affascina e, allo stesso tempo, è fonte di molte dispute perché, al di là degli aspetti puramente tecnico-giuridici, tocca valori della vita assai cari ad ogni essere umano. Nell’immaginario collettivo, direi nel senso comune di ogni uomo, (giustamente) è radicato il senso della legittima difesa a fronte del pericolo di aggressione a beni della vita primari quali sono gli affetti e la sacralità del domicilio. E’ naturale che il concetto di difesa legittima richiami la posizioni di chi subisce un reato predatorio (reati quanto mai odiosi) e ad esso si opponga con le armi. E poiché si verte, appunto, in materia di difesa di beni e valori (non solo e non tanto patrimoniali) da aggressioni, la legge ha cercato di disciplinare l’uso della forza e/o della violenza da parte di chi deve reagire all’ingiusta Azione altrui.
Questa breve sintesi si limita a riportare le massime che la giurisprudenza ha elaborato anche alla luce della “novella” introdotta dalla legge n. 59/2006 (modifica dell’art. 52 del c.p. che ha introdotto i commi secondo e terzo). In base al loro combinato disposto allorché si verifichi una violazione di domicilio ex art. 614 c.p., se la persona legittimamente presente nel domicilio stesso utilizza un’arma lecitamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa della propria o altrui incolumità ovvero dei beni propri o altrui la richiesta dal 1° comma dell’art 52 c.p. è presunta. (lett. “sussiste”). Dico subito, ma è appena un accenno che tuttavia ritengo doveroso per onestà intellettuale, che la citata “novella”, in realtà, anche alla luce della giurisprudenza via via elaborata, non ha ampliato le ipotesi di autodifesa già prevista dal “vecchio” codice penale del 1930, per il caso di ingiusta aggressione.
Come acutamente osservato da studiosi del diritto, (cfr. Annamaria Toboga, in Giurisprudenza Italiana, dicembre 2007, pag. 2828 e ss) la novella introdotta nel 2006 non ha minimamente scalfito i principi che regolavano la materia. Ed infatti, non sono venuti meno i principi di ATTUALITA’ del pericolo e della NECESSITA’ della difesa. (Cfr. Cassazione n. 32282 del 2006 e Cass. 25339 del 2006).
Così come, per sgomberare subito il campo da fraintendimenti, va aggiunto che, in concreto, è assai improbabile attuare l’autodifesa armata e sfuggire ad una pronuncia penale di condanna. Chi scrive è ben consapevole del crescente e diffuso senso di insicurezza che promana da fatti ampiamente riportati dai mass media. Tuttavia, la GIUSTIZIA (non a caso scritta in maiuscolo) deve essere frutto di saggia ponderazione affidata esclusivamente agli Organi costituzionalmente deputati a dispensarla. Sicchè, messi da parte i giusti ed umani sentimenti, non è ragionevolmente criticabile l’intento dello Stato di impedire forme di deriva autogiustizialista.
Resta il fatto, per come ora si vedrà, che (a torto o a ragione qui non interessa accertarlo) attingere con le armi da fuoco un aggressore, o un intruso, per quanto minaccioso, è quasi sempre foriero di punizione dal parte dello Stato. Ma, diamo la parola alla Legge ed ai Giudici:
L’art. 1 della legge 59/2006 ha aggiunto all’art. 52 c.p. i suoi attuali commi 2 e 3 che in sostanza stabiliscono che se il fatto avviene in un luogo di privata dimora o nelle sue relative appartenenze, il rapporto di proporzione sussiste pure nel caso in cui un’arma legittimamente detenuta venga usata per difendere i propri beni, purchè la presenza dell’arma non dia luogo ad una desistenza dell’aggressore facendo cessare il pericolo di offesa. (cfr. Tribunale di Palermo, sentenza n. 179 del 17 dicembre 2007). Nella fattispecie, il Tribunale ha escluso la sussistenza dell’esimente stante la fuga dei rapinatori e considerato che i colpi di pistola erano stati esplosi dall’imputato contro gli stessi appena fuori dal garage della sua abitazione, vale a dire sulla pubblica strada
La vicenda che ha dato luogo al procedimento penale definita con la condanna dell’aggredito merita di essere riassunta. L’imputato, gestore di diversi cinema, è stato seguito da rapinatori, alla chiusura delle sale, fino a casa. Qui i malviventi avevano provveduto a rendere inidonea all’uso l’automobile della vittima custodita in garage danneggiando i copertoni. La vittima fu rapinata, malmenata e minacciati di morte i suoi familiari. La vittima medesima, titolare di porto d’armi per difesa, aveva reagito sparando alcuni colpi all’indirizzo dei rapinatori (che erano fuggiti con il frutto della rapina) ferendone uno, rintracciato poco dopo dai carabinieri in ospedale. La vittima della rapina, con le motivazioni sopra richiamate, è stato condannato e ciò, nonostante non sia stata restituita la refurtiva e siano rimasti ignoti gli altri compartecipi del reato. Un’ultima annotazione che sa di beffa. Il rapinatore ferito si è costituito parte civile nel giudizio penale a carico del rapinato che lo aveva attinto ai colpi di arma da fuoco.
Altra decisione: “...La reazione deve essere L’UNICA POSSIBILE non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui.” Ed ancora: "NON può essere scriminata la condotta di chi faccia fuoco dall’altezza di una finestra, uccidendolo, contro il ladro in precedenza introdottosi nella propria abitazione e, sorpreso a rubare quando quest’ultimo abbia già abbandonato tale luogo per darsi alla fuga in strada" (In Foro Ita, 4/2008, II, 236).
In pratica, la modifica introdotta dalla legge del 2006 ha, solamente, ampliato il concetto di “proporzionalità” ritenendola “presunta” per il caso di introduzione nell’altrui domicilio. (Sia esso privata dimora e/o esercizio commerciale). Tuttavia, e questo è il vero “tranello” che la legge porta in sé, sono rimasti fermi i presupposti della ATTUALITA’ dell’offesa e INEVITABILITA’ dell’uso dell’arma come mezzo di difesa per l’incolumità o la salvaguardia dei beni, da contrapporre all’aggressore e che devono essere esaminati previamente. Orbene, poiché i richiamati requisiti hanno pregiudizialità, se insussistenti non potrà neppure passarsi, ad opera del Giudice, per la concessione della scriminante, all’esame del criterio della proporzionalità. Il legislatore, al di là degli intenti con sapore propagandistico celebrati, non ha voluto operare una completa equiparazione fra qualsiasi tipo di interesse nel senso che appare evidente che la legge NON legittima per nulla una reazione implicante l’uso “libero” delle armi finalizzato a ledere la incolumità dell’aggressore. Invece, impone una comparazione degli interessi perché consente l’uso dell’arma in difesa della propria o altrui incolumità e nel caso di difesa dei beni, SOLO QUANDO NON VI E’ DESISTENZA O VI E’ PERICOLO DI AGGRESSIONE.
Il che significa che la difesa con armi dei beni pur nell’ambito del concetto di proporzionalità ora normalmente stabilito è legittima solo ANCHE se vi è un rischio concreto di pregiudizio attuale (E NON VI E’ DESISTENZA) per la incolumità fisica dell’aggredito o altri. Come si vede, la piena facoltà di difesa con armi, in caso di ingiusta aggressione, è quasi esclusivamente teorica.
Quindi: per fare esempi:
- NON si può legittimamente sparare se l’aggressore, anche se ancora dentro il domicilio o l’esercizio commerciale, si è dato alla fuga;
- NON si può sparare se “l’intruso” non è armato –ancorchè non si dia alla fuga;
- NON è lecito sparare se si ha la possibilità di sottrarsi al pericolo mediante il “commodus discessus” (una fuga agevole; poco importa se, ….poco dignitosa !!).
La Cassazione ha ritenuto colpevole il rapinato che, affacciatosi alla finestra, ha attinto a colpi di arma da fuoco il suo aggressore (che paventava la possibilità di ritorsione armata) anzicchè abbandonare agevolmente la postazione e sottrarsi, così, al conflitto.
“Il pericolo futuro e quello passato non scriminano, poiché il primo consente alla parte di rivolgersi alla Polizia …mentre il secondo rappresenterebbe una vendetta….”(Cfr. Cass. Sez IV, 4 luglio 2006, in “Guida al diritto, 2006, 45, 52).
In conclusione, nel nostro Ordinamento, se si abbraccia il brocardo trasmesso dalla vulgata “meglio un cattivo processo che un bel funerale” si fa un cattivo (recte: pessimo) ragionamento.
Riferimenti bibliografici e giurisprudenziali:
Guida al diritto n. 14/2008, pag. 84
Cassazione; sezione IV, 15.11.2007-10 gennaio 2008 n. 854.
Guida al diritto, n. 11, 15 marzo 2008, pag. 86.
Cass. Sez. IV pen. 14 luglio 2006;
Cass. Sez I, 9 maggio 2006;
Cass. Sez I, 21 febbraio 2007;
cass. Sez I 16 febbraio 2007;
Cass. Sez. V, 28 giugno 2006.
Tags: Legge
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