Posso prestare un'arma?

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Scritto da Marco
Risposta Il comodato (prestito) delle sole armi per uso sportivo o di caccia, è consentito dall’art. 22 della legge n. 110 del 18 aprile 1975. E' preferibile che il comodato risulti da una scrittura privata. Chi riceve e chi cede le armi in Comodato deve fare la denuncia di detenzione ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S.

Articolo 22: Locazione e comodato di armi
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
18.08.10 (Aggiornato 18.08.10) 
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